Il Consorzio viene creato per realizzare obiettivi che nessuna impresa consorziata da sola sarebbe in grado di realizzare.
A differenza delle società, lo scopo del consorzio non è volto alla realizzazione di un profitto, bensì alla realizzazione di vantaggi per i consorziati.
Non può avere uno scopo di lucro; vige l’assoluto divieto di distribuzione di utili (norma da esplicitare in statuto per ottenere benefici fiscali ed agevolazioni contributive).
Alcuni vantaggi di un’organizzazione consortile
- Ottimizzare gli approvvigionamenti, permettendo di realizzare economie di scala e spuntare prezzi più bassi;
- Realizzare servizi per i consorziati a costi più contenuti di quelli di mercato (es.formazione);
- Organizzare azioni di promozione (es. partecipazione ad eventi fieristici);
- Distribuire i propri prodotti in modo più efficiente;
- Partecipare a gare d’appalto;
- Realizzare investimenti ingenti ripartendo i costi in modo da poterli rendere accessibili (di ricerca, di acquisizione di attrezzature).
Normativa e strumenti di supporto ai consorzi
La legge nazionale 21.05.1981 n. 240 prevede specifici benefici fiscali a favore dei consorzi (non tassazione di eventuali utili se reinvestiti nel
corso del secondo esercizio successivo) purché:
- Il consorzio sia costituito da non meno di 5 imprese;
- Ciascun consorziato non abbia quote per una misura maggiore del 20% del fondo consortile;
- Nello statuto sia espressamente prevista la clausola di divieto assoluto di distribuzione di utili.
La legge provinciale 12.12.1999 n. 6 dispone benefici contributivi a favore dei consorzi.
Contributi a fondo perduto
- Sulla costituzione del fondo consortile (50%)
- Su programmi di investimento (da un minimo del 15%).
purché il consorzio
- Sia costituito da almeno 3 imprese (esclusivamente piccole o medie)
- Ciascun consorziato non detenga quote per una misura maggiore di 1/3 del fondo consortile
- Nello statuto sia espressamente previsto il divieto assoluto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere ed il fondo consortile del costituendo Consorzio non sia inferiore a 15.000 euro.
